All'emendamento 1.301. delle Commissioni, parte consequenziale relativa all'articolo 1, lettera c), sostituire le parole da:, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies fino a: del codice di procedura penale, con le seguenti: nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e per tutti i casi di sequestro ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
Conseguentemente, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.