All'emendamento 1.301. delle Commissioni, parte consequenziale, articolo 5, capoverso «Art. 2-sexies», comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ove non intenda confermare in tale qualità l'amministratore giudiziario, l'Agenzia provvede a designare il coadiutore sentito il giudice delegato.