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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.138.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/02/2010  [ apri ]
4.138.

Sostituire i commi 4 e 5, con i seguenti:
4. L'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente: «23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi:
a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;
b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
d) a favore dell'amministrazione provinciale de L'Aquila e dei Comuni della Regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo Comune de L'Aquila la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento;
e) a favore dei Comuni della Provincia de L'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009;
f) a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1o gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui all'articolo 143 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 10 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.

4-bis. A decorrere dal 1o aprile 2010 le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, senza l'indicazione del codice catastale del Comune beneficiano sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle somme che non possono essere attribuite al Comune beneficiano indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.

4-ter. Le somme di cui al comma 4-bis sono attribuite ai Comuni con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, del 20 febbraio 2008. A decorrere dal 1o aprile 2010 è chiusa la contabilità speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'Interno per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche. Le risorse eventualmente presenti sulla contabilità speciale 1903 alla data del 1o aprile 2010 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per la successiva attribuzione ai Comuni.
4-quater. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 24, le parole «entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza,» sono sostituite dalle seguenti «entro il termine del 31 maggio 2010».
b) al comma 24, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, alle autonomie speciali nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalità stabilite dalle stesse autonomie speciali. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite alle stesse autonomie speciali a titolo di rimborso del minor gettito ICI sull'abitazione principale».
c) dopo il comma 24, sono inseriti i seguenti commi:
«24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto ministeriale del 17 marzo 2008. Per i comuni delle Regioni Friuli Venezia, Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito ICI sull'abitazione principale. A tale ultimo fine le predette autonomie speciali comunicano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere il certificato in questione.
24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 39, è soppresso il secondo periodo;
b) al comma 46, è soppresso il secondo periodo.
24-quater. Dall'anno 2010 i trasferimenti erariali compensativi spettanti ai Comuni ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono consolidati negli importi validi per l'anno 2009 certificati dai singoli Comuni in base al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1o luglio 2002, n. 197.
24-quinquies. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti è differito al 31 maggio 2010».

4-quinquies. Il comma 10 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 si interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011.
4-sexies. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. A partire dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, o hanno incassato risorse derivanti dalla cessione di patrimonio da società patrimoniali costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le percentuali indicate nel medesimo comma possono essere applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003/2007, calcolati in termini di competenza mista del comma 5».
b) dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:
7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo».

4-septies. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:
«5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatica di competenza relativo alla spese non compensate unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo».

4-octies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il 50 per cento dei contributi in favore dei comuni di cui all'articolo 2, comma 23, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è corrisposto ai singoli comuni beneficiari nell'esercizio successivo, a condizione che il singolo comune, non abbia incrementato la spesa corrente, per ciascuno dei medesimi anni 2010, 2011 e 2012, in misura maggiore del 2 per cento rispetto alla spesa corrente registrata nel 2009. I dati contabili dell'esercizio 2009 e seguenti sono desunti dai certificati sul rendiconto della gestione trasmessi al Ministero dell'interno.
4-novies. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del Patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4-decies. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dare attuazione all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministero della difesa può, quale amministrazione procedente, convocare conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate, secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominate, necessarie per la realizzazione di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare di cui all'articolo 2, comma 189, della legge n. 191 del 2009. La determinazione finale della conferenza dei servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.
4-undecies. All'Elenco 1, allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla voce: «Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia», dopo le parole: «articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549», sono aggiunte le seguenti: «articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

I Relatori