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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.31.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/02/2010  [ apri ]
4.31.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. A partire dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma possono essere applicate, in alternativa al saldo dell'anno 2007, alla media dei saldi del quinquennio 2003/2007 calcolati in termini di competenza mista del comma 5. Alla copertura degli oneri derivanti del presente comma, si provvede mediante le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009 n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».