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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.13.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/02/2010  [ apri ]
4.13.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'articolo 157 è sostituito dal seguente: Art. 157 - (Facoltà per comuni di costituire società proprietari delle reti). - 1. Gli enti locali, tramite una unica società di capitali di ambito, proprietaria di reti e impianti ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 2, hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico agli obiettivi definiti dal piano di ambito, previo parere di compatibilità con reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.