Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 21-bis è aggiunto il seguente:
«21-ter. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo e al comma 10 dell'articolo 61, è sospesa per l'anno 2009».