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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.113.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/02/2010  [ apri ]
4.113.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«32-bis. Le spese in conto capitale degli enti locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono i limiti del patto di stabilità interno di cui ai commi da 1 a 9, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2010 di euro 150 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro 12 mesi dall'anticipazione e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 6 milioni di euro sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate con Decreto del ministero dell'economia e finanze da adottare entro il 30 aprile 2010, sentita la Conferenza unificata. Gli enti locali comunicano alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 maggio 2010, le spese che presentano le predette caratteristiche, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.».
9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.