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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.100.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/02/2010  [ apri ]
4.100.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:
«20-bis. In considerazione della crisi economico-finanziaria e dei princìpi stabiliti nella legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare all'articolo 21 lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, agli enti locali inadempienti per l'esercizio 2009 che siano sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è comunque consentito impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per la manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici ed alla viabilità in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio ove tali enti:
a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;
b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;
d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

20-ter. Per gli enti locali di cui al comma 20-bis resta fermo, comunque, l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2010».

9-ter. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 87-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo comunque dal meccanismo di premialità gli enti che siano in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.