Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi agevolativi di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e all'articolo 3-quinquies dei decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, finalizzati alla rilocalizzazione delle imprese da aree fluviali a rischio di esondazione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2010.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzazione delle somme rese disponibili dall'articolo 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1995 n. 35, ivi compresi gli oneri necessari all'attività istruttoria da parte di UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A.