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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.083.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/02/2010  [ apri ]
4.083.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Contributo di soggiorno).

1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali nonché alla manutenzione delle strutture museali, architettoniche e paesaggistiche interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio.
2. Il contributo di soggiorno è stabilito nell'importo massimo di 10 euro per notte di permanenza nelle strutture ricettive ed è commisurato in proporzione alla loro classificazione. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie.
3. Il contributo di soggiorno, determinato sulla base della tariffa unitaria per il numero complessivo delle presenze, è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione.
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione, favorendo la presentazione di dichiarazioni con modalità telematiche semplificate.
5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; relativamente alle sanzioni quelli dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.