Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 9, comma 4, della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «su proposta del Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentita previamente la provincia interessata,»;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro quindici giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato».