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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.3.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/02/2010  [ apri ]
1.3.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Ai fini dei commi 2-ter e 2-quater, per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione residente pari o inferiore a cinquemila abitanti. La popolazione di cui al periodo precedente è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. In sede di prima applicazione è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge secondo i dati dell'istituto nazionale dì statistica.
2-ter. In conformità con l'articolo 10, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, nei piccoli comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile, secondo quanto disposto dal regolamento comunale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale compete il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, anche in base a convenzione, secondo la normativa vigente.
2-quater. Per i piccoli comuni, i documenti contabili relativi al bilancio annuale ed al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al Titolo VI della Parte seconda del testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Per i piccoli comuni è facoltativa l'applicazione dell'articolo 229 del testo unico. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione ed un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del testo unico.