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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.167. in Assemblea riferita al C. 3146-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/03/2010  [ apri ]
4.167.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti:
«23-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.
23-ter. Qualora la quota di avanzo di amministrazione che le province e i comuni interessati abbiano utilizzato nel 2009 o intendono utilizzare per procedere, anche in relazione a quanto disposto dal comma 23-bis, all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari provenga, in tutto od in parte, da trasferimenti statali pregressi del Ministero dell'interno, spettanti ai suddetti enti e regolarmente compresi nell'elenco dei residui attivi accluso all'ultimo rendiconto annuale approvato, ai predetti enti verranno corrisposti trasferimenti statali pregressi corrispondenti, al massimo, alla somma necessaria per le suddette operazioni di estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari, anche a prescindere dalla definizione delle procedure per l'ottenimento dell'incentivo di cui al comma 23-bis e, comunque, nell'ambito di una integrazione degli stanziamenti di cassa relativi ai predetti trasferimenti statali che, annualmente, non potrà superare l'importo di euro 500 milioni. Col decreto di cui al comma 23-bis sono stabilite le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma ripartendo, ove necessario, la suddetta integrazione di cassa in proporzione agli importi richiesti dagli enti locali al Ministero dell'interno entro il termine del 30 aprile 2010 a pena di decadenza.

4.1. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 23-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come aggiunto dal comma 4, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.