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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.054. in Assemblea riferita al C. 3146-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/03/2010  [ apri ]
4.054.
inammissibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Modifiche all'articolo 13 del decreto del presidente della Repubblica n. 465 del 1997, in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali). - 1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento e alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso medesimo, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 hanno diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha diritto all'iscrizione all'albo nazionale un numero di partecipanti al corso pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30 per cento.»;
b) il comma 7 è abrogato.

2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, determinato il numero complessivo dei segretari da iscrivere all'albo nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, provvede a decurtare da esso un numero di posti corrispondente a quello degli idonei del concorso pubblico per l'ammissione di trecentonovanta borsisti al terzo corso-concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 6 marzo 2007, che sono ammessi a frequentare un successivo corso-concorso.