Al comma 4, dopo il capoverso comma 23, aggiungere i seguenti:
«23-bis. I trasferimenti erariali corrisposti agli enti locali dallo Stato nell'anno 2010, per l'importo complessivo di euro 500 milioni, a titolo di pendenze maturate a seguito dell'applicazione dell'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinate esclusivamente all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari.
23-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza-Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 23-bis, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.».