stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.61. in Assemblea riferita al C. 3146-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/03/2010  [ apri ]
4.61.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9.1. Il Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2010, 5 milioni per l'anno 2011 e 15 milioni di euro per l'anno 2012.
9.2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 9.1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, a 5 milioni di euro per l'anno 2011 e a 15 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede: per l'anno 2010, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191; per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222: e per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
9.3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.