Al comma 4, dopo il capoverso comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. Qualora la quota di avanzo di amministrazione che le province e i comuni interessati hanno utilizzato per procedere all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, era costituita, in tutto od in parte, da trasferimenti erariali pregressi spettanti ai suddetti enti e regolarmente compresi nell'elenco dei residui attivi accluso all'ultimo rendiconto annuale approvato, agli stessi enti interessati è corrisposta una somma dei citati trasferimenti erariali pregressi corrispondente, al massimo, a quella occorsa per le operazioni di estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari riferite all'esercizio finanziario 2009.».