Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) le risorse di cui alla lettera e) che si rendono disponibili per il bilancio consolidato dello Stato ai fini del patto di stabilità vengono messe immediatamente a disposizione dei bilanci dei Comuni sottodotati individuati ai sensi dell'articolo 9 comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.