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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.216. in Assemblea riferita al C. 3146-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/03/2010  [ apri ]
4.216.

Sostituire i commi 8-bis e 8-ter con il seguente:
8-bis. L'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«Art. 78. - (Disposizioni urgenti per Roma capitale). - 1. L'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008 è garantita nell'ambito della gestione ordinaria del comune di Roma. Il comune di Roma si impegna a sottoscrivere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un accordo con il Governo, per la gestione del piano di rientro. Una nuova e definitiva versione del piano di rientro è redatta dal comune di Roma entro ulteriori sessanta giorni.
2. Ai fini della sottoscrizione del citato accordo, il piano di rientro è valutato da una struttura tecnica di monitoraggio formata da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e da rappresentanti dell'ANCI, nonché dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-città e autonomie locali, rispettivamente, entro quindici e trenta giorni dall'invio. La Conferenza permanente, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata struttura tecnica, ove reso. Alla sottoscrizione del citato accordo si dà luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni.
3. La sottoscrizione dell'accordo e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento previsto in base alla normativa vigente. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano.
4. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per il comune di Roma, che è obbligato a rimuovere i provvedimenti e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.
5. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti comunali di spesa, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul piano di rientro, sono trasmessi alle strutture preposte alla sua verifica. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza, esprime un parere preventivo sui provvedimenti indicati nel piano di rientro».