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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.188. in Assemblea riferita al C. 3146-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/03/2010  [ apri ]
4.188.
(inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 4-decies, primo periodo, dopo le parole: 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ferme restando le quote riconosciute ai comuni, ai sensi dell'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è riconosciuta alle regioni e alle province una quota della differenza tra il ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati, per il conferimento nei fondi immobiliari, e il valore patrimoniale iniziale degli stessi, compresa, rispettivamente, tra il 3 e il 5 per cento e tra l'1 e il 3 per cento. Ai fini della valorizzazione degli immobili militari, ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono riconosciute ai comuni, alle regioni e alle province le medesime quote previste dal presente comma e dall'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.