Al comma 8, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: La convenzione stabilisce in ogni caso che il Comune di Roma, anche in caso di mancato introito derivante dalle operazioni di conferimento, trasferimento o vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 estingue l'anticipazione entro il 31 dicembre 2010 utilizzando proprie risorse finanziarie o patrimoniali.