Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 21-bis, è aggiunto il seguente:
«21-ter. Agli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nell'anno 2009 e per frazione di anno, non si applicano le disposizioni previste dal comma 20 del presente articolo e dal comma 10 dell'articolo 61».