Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti istituiti nell'anno 2009 i riferimenti temporali del periodo precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione».