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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.038. in Assemblea riferita al C. 3146-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/03/2010  [ apri ]
4.038.
inammissibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Modifiche al regime impositivo sui rifiuti) - 1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, è aggiunto il seguente comma: «4. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»
b) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente : «2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»;
c) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «articolo 72. - (Riscossione) - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»
d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78.

2. Per il 2010 e, successivamente, fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive.».
4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.
5. L'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, è abrogato.
6. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Anci, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della Sentenza della Corte Costituzionale n.238 del 2009.

ident. 4.061.4.0150.