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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.037. in Assemblea riferita al C. 3146-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/03/2010  [ apri ]
4.037.
inammissibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Base imponibile ICI per immobili non iscritti in catasto) - 1. La lettera a) del comma 173 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla seguente:
«a) Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 504 del 1992 è sostituito dal seguente:
"4. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale"».