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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.035. in Assemblea riferita al C. 3146-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/03/2010  [ apri ]
4.035.
inammissibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Razionalizzazione delle sanzioni in materia di tributi locali). - 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, è sostituito dal seguente: «Art. 11 (Sanzioni in materia di tributi locali). - 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia prevista in materia di tributi locali si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 200 euro.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior tributo. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 200 euro.
3. La stessa sanzione di cui al comma 2 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, quando dovuta, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele dichiarazione.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione».

2. Sono abrogati e restano abrogati gli articoli 292 e 296 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175; gli articoli 12, 13, 14, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473; l'articolo 4, comma 10 e l'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; l'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; gli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.