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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.0151. in Assemblea riferita al C. 3146-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/03/2010  [ apri ]
4.0151.
inammissibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Definizione e recupero della Tariffa di Igiene Ambientale) - 1. I soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a cui è affidata la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tale tariffa, sono iscritti di diritto all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Le società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o loro controllate, iscritte di diritto all'albo in virtù del comma che precede, devono adeguarsi alle condizioni ed ai requisiti per l'iscrizione all'albo entro il 31 dicembre 2010. Decorso inutilmente tale termine, le società decadranno dal potere di applicare e riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le annualità successive al 2010.
3. Le modificazioni del bilancio di previsione per il 2010 conseguenti alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 23 luglio 2009 adottate da parte degli enti locali che abbiano a tale data già approvato il regolamento comunale istitutivo della Tariffa di Igiene Ambientale e già affidato la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani agli affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani non costituirà innovazione del bilancio comunale ai fini del Capo III del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il Ministero dell'economia e l'Agenzia delle Entrate, per quanto di rispettiva competenza, sono autorizzati ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i provvedimenti per consentire ai contribuenti la deducibilità nel periodo di imposta 2010 delle somme a tal fine indebitamente versate.
5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.