Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Entro il 31 dicembre 2010 le Regioni riordinano i Consorzi di bonifica e quelli di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, mediante accorpamento o soppressione dei Consorzi esistenti. Le Regioni medesime provvedono all'attribuzione delle funzioni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esercitate dai Consorzi accorpati o soppressi.
1-ter. Trascorso il termine di cui al comma 1-bis il Governo può esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.