Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, fermo il limite massimo di cui al comma 1, gli emolumenti a qualsiasi titolo spettanti ai consiglieri regionali sono graduati in tre fasce determinate in proporzione al numero degli abitanti delle Regioni. Il differenziale tra le singole fasce non è inferiore al 15 per cento.