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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.7. in Assemblea riferita al C. 3146-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/03/2010  [ apri ]
1.7.
inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, sono aggiunti i seguenti periodi: «È altresì possibile lo svolgimento di un ulteriore turno elettorale ordinario, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 novembre, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco di comuni capoluogo di provincia o del Presidente della Provincia, verificatesi in data successiva a quelle previste dalla presente legge. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma, i comuni e le Province sciolte per infiltrazione mafiosa ai sensi della normativa vigente».