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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.29. in Assemblea riferita al C. 3146-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/03/2010  [ apri ]
1.29.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai soli fini di cui al secondo periodo, senza determinare una nuova e diversa classificazione della »Montanità" a legislazione vigente, sono considerati comuni montani i comuni caratterizzati alternativamente da:
a) posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare;
b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.