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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.168. in Assemblea riferita al C. 3146-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/03/2010  [ apri ]
1.168.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n.191, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) la figura del direttore generale è soppressa nei comuni e nelle province. Nei comuni capoluogo di provincia e nelle province le funzioni di coordinamento unitario dell'azione amministrativa e di sovrintendenza nella gestione dell'ente sono esercitate da una figura di direzione apicale dell'ente. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina contenuta negli articoli 98, 102 e 103 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è adeguata con apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'interno sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la revisione dello status professionale dei segretari comunali e provinciali, articolando tre distinti livelli professionali: il primo riguardante la direzione apicale dei comuni capoluogo di provincia e delle province, con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il secondo alla direzione dei comuni aventi popolazione pari o superiore ai 15 mila abitanti e non rientranti nei comuni capoluogo di provincia con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il terzo alla direzione dei comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, con l'attribuzione di funzioni anche di carattere gestionale, nonché di sovrintendenza sui sistemi di controllo interno;
b) ripartire l'Albo dei segretari comunali e provinciali in tre sezioni corrispondenti alle tre fasce indicate, prevedendo che alla sezione relativa alla direzione apicale possono accedere i segretari comunali della fascia inferiore previo superamento di una procedura selettiva, nonché coloro che hanno esercitato le funzioni di direttore generale negli enti locali nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
c) prevedere l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, in quanto forma associativa obbligatoria nei comuni sino a 3 mila abitanti.
d) prevedere la revisione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, al fine di conseguire il contenimento dei costi e la razionalizzazione delle competenze articolate attualmente in più organismi. Disciplinare l'ordinamento dell'Agenzia al fine di assicurare l'autonomia organizzativa e contabile, quale ente strumentale di natura associativa degli enti locali, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;
e) prevedere la riorganizzazione del funzionamento e dei compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale al fine di conseguire un contenimento dei costi e una razionalizzazione dei soggetti deputati alla formazione dei dipendenti degli enti locali.

ident. 1.6.