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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.016. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3137

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/03/2011  [ apri ]
6.016.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 23 e al libro primo, titolo 1, capo VI-bis, del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 23 del codice di procedura penale inserire il seguente:
«Art. 23-bis. - (Rigetto della questione di competenza). 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
2. L'imputato, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati trasmessi gli atti il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti».
3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611. Se accoglie il ricorso, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 23. Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la questione di competenza non può essere rilevata o eccepita, né può costituire oggetto di successiva impugnazione.
4. Se il ricorso di cui al comma 1 non viene proposto, la questione di competenza non può costituire oggetto di successiva impugnazione.

2. Al libro primo, titolo I, capo VI-bis, dopo l'articolo 33-nonies aggiungere il seguente:
«Art. 33-decies. - (Rigetto dell'eccezione relativa alla composizione del giudice). - 1. Se il giudice rigetta l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 33-quinquies, la relativa ordinanza è impugnabile ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 3 e 4».