6.01.
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Norme di razionalizzazione del processo penale).
1. Al codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 231, comma 2, dopo la parola: «provvede» inserire la seguente: «immediatamente»;
b) all'articolo 571, comma 1, alle parole: «L'imputato può proporre impugnazione» premettere le seguenti: «Salvo che sia altrimenti previsto,»;
c) all'articolo 578, comma 1, dopo le parole: «gli interessi civili» aggiungere le seguenti: «; allo stesso modo provvedono nel dichiarare l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo del codice»;
d) all'articolo 607, comma 1, dopo le parole: «ricorrere per cassazione» inserire le seguenti: «, nei modi previsti dall'articolo 571, comma 3,»;
e) all'articolo 610, dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
«1-ter. Sentito il procuratore generale, l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto all'impugnazione ovvero contro un provvedimento non impugnabile o quando il ricorso è assolutamente privo dei motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinuncia al ricorso. Nello stesso modo si procede per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti»;
f) all'articolo 613, comma 1, sopprimere le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,»;
g) all'articolo 629, comma 1, sopprimere le parole: «o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,»;
h) all'articolo 666, comma 4, sostituire le parole: «e del pubblico ministero.» con le seguenti: «. Il pubblico ministero viene sentito, se comparso».