5.02.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Introduzione dell'articolo 49-bis del codice penale, in materia di non punibilità per tenuità dell'offesa).
1. Dopo l'articolo 49 del codice penale inserire il seguente:
Art. 49-bis. - (Tenuità dell'offesa). - Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultano congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.
La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».