4.06.
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale).
1. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 157. - (Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto). - 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata informazione di garanzia ed è stato nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto presso lo studio di questo.
2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del sua indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.
3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.
4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore di ufficio».
2. L'articolo 158 del codice di procedura penale è abrogato.