3.017.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).
Sostituire l'articolo 159 del codice di procedura penale con il seguente:
«Art. 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale, i luoghi di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d'ufficio alla nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente può incaricare della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio.
2. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite la polizia giudiziaria.
3. Le notificazioni eseguite ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore».