3.012.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).
All'articolo 150 comma 1, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole: «Quando lo consigliano circostanze particolari,».