2.09.
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
Art. 2-bis.
1. All'articolo 606 del codice di procedura penale al comma 1 le lettere c), d) ed e) sono abrogate;
Conseguentemente all'articolo 615, comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Se la decisione applica o si uniforma a principi di diritto consolidati, questi vengono richiamati nella sentenza, omessa ogni motivazione. Questa è necessaria in caso di rilevante mutamento giurisprudenziale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 606, è inserito il seguente articolo:
Art. 606-bis. Ricorso inammissibile.
Il ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.
L'inammissibilità è dichiarata con ordinanza non impugnabile.