Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
Art. 2-bis.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a razionalizzare l'organizzazione degli uffici giudiziari secondo i principi di buona organizzazione degli uffici pubblici, al fine di realizzare economie di scala e di specializzazione, rendere efficiente in termini quantitativi e qualitativi l'amministrazione della giurisdizione e assicurare tempi ragionevoli di durata del processo.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) i distretti di Corte d'Appello corrispondono con il territorio regionale;
b) se per esigenze particolari la presenza di una sola Corte d'Appello in una regione risultasse insoddisfacente, sono istituiti non più di due distretti per regione, ferma restando in ogni caso la soppressione di tutte le sedi distaccate di Corte di Appello;
c) sono istituite sedi di tribunale nei capoluoghi di provincia in cui manca;
d) sono soppresse le sedi di tribunali con organico minore di 20 unità e tutte le sezioni distaccate di tribunale esistenti sul territorio nazionale;
e) sono conservate, anche se con organico minore di 20 unità, le sedi di tribunale ubicate:
1) nei capoluoghi di provincia;
2) in zone ad alto tasso di criminalità organizzata;
3) vicino alle metropoli;
f) sono conservate, anche se con organico minore di 20 unità, le sedi di tribunale che hanno le seguenti caratteristiche:
1) si collocano in aree nelle quali la domanda di giustizia è particolarmente intensa;
2) ricomprendono nel circondario di competenza almeno trenta comuni o sono ad alta intensità abitativa;
3) rappresentano presidi giudiziari in aree in cui non esistono adeguate reti infrastrutturali o viarie di collegamento del territorio, al fine di garantire l'accessibilità degli utenti al servizio della giustizia sul territorio, ad esempio nei tribunali siti nell'arco alpino;
g) nelle grandi città possono essere predisposti più uffici di dimensione ottimale, suddivisi secondo le specialità;
h) per decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo, la loro competenza è limitata al solo territorio comunale.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo recante le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato.
4. Con distinti decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro lo stesso termine di cui al comma 1:
a) sono apportate le necessarie variazioni agli organici dei magistrati delle Corti d'Appello, dei tribunali e delle procure della Repubblica quali risultanti dalle modificate introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1;
b) è rideterminato l'organico del personale amministrativo delle Corti d'Appello, dei Tribunali e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali quali risultanti dalle modificate introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1;
c) sono adottati i provvedimenti necessari per provvedere alla riassegnazione o utilizzazione dei beni mobili e immobili, nonché delle dotazioni utilizzate per il funzionamento degli uffici giudiziari soppressi.
5. Con il decreto legislativo di cui al comma 3 è definita altresì la disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento presso la sede di tribunale competente degli affari civili e penali trattati presso le sezioni distaccate di tribunale soppresse, nonché è fissata la data di inizio del funzionamento dei tribunali di nuova istituzione e la data di entrata in vigore delle modifiche di competenza territoriale introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1.
6. In via transitoria, fino alla data stabilita dai decreti legislativi di cui al comma 1, i tribunali soppressi sono trasformati in sezioni distaccate del tribunale del capoluogo di provincia, centralizzando in capo al presidente del tribunale provinciale la gestione del personale e delle risorse, al fine di accrescere l'efficienza e la flessibilità del servizio.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato per l'espressione del relativo parere. I decreti delegati sono emanati anche in mancanza del parere, se non espresso entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di assegnazione.
8. Il Ministro della giustizia apporta alle tabelle A e B allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, le variazioni derivanti dai decreti legislativi di cui al comma 1.
9. I decreti legislativi di cui al comma I non hanno incidenza sul territorio dei distretti notarili, che resta disciplinato dalla vigente tabella adottata con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 651, e successive revisioni.