Al comma 1, dopo le parole: non doversi procedere per estinzione del reato aggiungere le seguenti: quando nei processi di primo grado, in corso alla data del 1o gennaio 2011, il giudice è costretto, per dolo o negligenza del pubblico ministero, a rinviare gli atti alla Procura affinché sia istituito un nuovo processo, ovvero.