Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di accompagnamento coattivo dell'imputato assente).
Sostituire l'articolo 490 del codice di procedura penale con il seguente:
«Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente). - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame»;.