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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.5. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3137

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/03/2011  [ apri ]
5.5.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

Conseguentemente, al comma 1, all'articolo 531-bis, comma 2 del codice di procedura penale, al primo periodo, sopprimere la parola: rispettivamente e le parole:, due anni, un anno e sei mesi e un anno e al secondo periodo sopprimere la parola: rispettivamente e le parole:, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.

Conseguentemente, dopo il comma 1 dell'articolo 531-bis, inserire il seguente:
1-bis. La durata ragionevole del giudizio avanti alla Corte di appello ed alla Corte di cassazione è rispettivamente di due anni e di un anno e sei mesi. Qualora il giudizio davanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione si sia protratto oltre tali termini, il giudice, all'atto di pronunciare sentenza di condanna o di rigettare o dichiarare inammissibile l'impugnazione contro la condanna, riduce la pena di un termine pari al periodo di superamento dei termini. Ove il giudice pronunci sentenza di non doversi procedere o di assoluzione, ovvero rigetti o dichiari inammissibile l'impugnazione contro una sentenza di non doversi procedere o di assoluzione, ordina contestualmente la liquidazione a favore dell'imputato delle spese sostenute per la difesa, senza pregiudizio per l'azione di riparazione prevista dalla legge 24 marzo 2001, n. 89.