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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.022. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3137

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/03/2011  [ apri ]
3.022.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di nullità e inutilizzabilità di atti processuali).

1. Al codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire l'articolo 179 con il seguente:
«Art. 179. (Nullità assolute). - 1. Le nullità previste dall'articolo 178, nonché quelle definite assolute da specifiche disposizioni di legge, sono rilevate anche d'ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo»;
b) abrogare l'articolo 180;
c) all'articolo 181, comma 1, le parole: «comma 2» sono soppresse;
d) all'articolo 182:
1) al comma 1, sopprimere le parole: «previste dagli articoli 180 e 181»;
2) al comma 1, sostituire la parola: «180» con la seguente: «179»;
e) all'articolo 183, comma 1, alinea, sopprimere le parole: «Salvo che sia diversamente stabilito,»;
f) all'articolo 191, comma 1, dopo le parole: «dalla legge» inserire le seguenti: «a garanzia di diritti costituzionalmente tutelati»;
g) all'articolo 604:
1) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 179 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità»;
2) abrogare il comma 5.