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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.35. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3137

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/03/2011  [ apri ]
1.35.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, sono stanziate in favore del Ministero della giustizia ulteriori risorse pari a euro 300 milioni, a decorrere dall'anno 2010, finalizzati quanto:
a) a 50 milioni di euro al finanziamento del capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2010;
b) a 50 milioni di euro al finanziamento dell'informatizzazione del processo;
c) a 100 milioni di euro all'aumento degli organici dei magistrati;
d) a 100 milioni di euro all'aumento del personale amministrativo.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 1-quater a 2-undecies.
2-quater. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei princìpi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2-quinquies. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1o gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

2-sexies. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
2-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.
2-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.
2-nonies. A decorrere dal 1o gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
2-decies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
2-undecies. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.