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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3137

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/03/2011  [ apri ]
1.3.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità».

Art. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: «non costituisce reato» sono inserite le seguenti: «o che, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità.

Art. 1-ter.

1. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 530-bis. - (Proscioglimento per particolare tenuità del fatto). 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità.

Art. 1-quater.

1. All'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare, tenuità.