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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.301. in Assemblea riferita al C. 3137-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/04/2011  [ apri ]
4.301.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino alla metà ove rilevi una particolare complessità del processo o vi sia un numero elevato di imputati.