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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.09. in Assemblea riferita al C. 3137-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/04/2011  [ apri ]
3.09.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 159. - (Irreperibilità della persona sottoposta ad indagini). - 1. Qualora non sia possibile eseguire la notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato, a norma dell'articolo 157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi della notificazione devono essere eseguite in particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengano più opportuno, il pubblico ministero, dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche ritenute opportune, dispone che la persona sottoposta ad indagini sia accompagnata coattivamente dinanzi a sé, o alla polizia giudiziaria delegata, per l'interrogatorio e pronuncia decreto con il quale dichiara sospeso il procedimento fino all'interrogatorio.
2. L'ordine di accompagnamento viene annotato nel registro delle persone ricercate dalle Forze di polizia.
3. Se il titolo di reato e le fonti di prova raccolte lo consentono, il pubblico ministero, ove lo ritenga necessario al fine della prosecuzione del processo o dell'instaurazione del rapporto processuale, può richiedere l'emissione della misura cautelare di cui all'articolo 285.
4. Il decorso della prescrizione è sospeso fino all'interrogatorio o all'emissione della misura cautelare di cui al comma 3».