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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.0104. in Assemblea riferita al C. 3137-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/04/2011  [ apri ]
3.0104.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale). - 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata agli indirizzi di posta elettronica certificata, forniti da tutti gli avvocati ai Consigli degli ordini presso cui sono iscritti e dagli ordini pubblicati in un elenco riservato, consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni. Nel caso che non sia possibile eseguire le notificazioni e gli avvisi con posta elettronica certificata, l'Autorità giudiziaria può disporre che vengano eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale».

2. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis, le parole: «Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione» sono soppresse;
b) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:
«8-ter. In tutti i casi in cui le notificazione alla persona sottoposta alle indagini può o deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, per le modalità delle notificazioni si applica l'articolo 148, comma 2-bis».