Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Alle unioni di comuni si applicano gli articoli 50, limitatamente ai commi 5 e 6, e 54 del testo unico degli enti locali relativamente all'esercizio delle funzioni di cui alle lettere t) e z) dell'articolo 2, nonché gli articoli 141, 142 e 143 del medesimo testo unico.